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Eur Spa chiamata a risarcire Condotte per oltre 30 milioni di euro a fronte dei 210 milioni richiesti dall’appaltatrice

Concorso di colpa per i ritardi sul fine lavori della “Nuvola”

di Elena Pasquini | pubblicato: 31/01/2019
La sentenza entra nel solco della giurisprudenza prevalente che riconosce in media il 16% delle riserve
Concorso di colpa per i ritardi sul fine lavori della “Nuvola”
La sentenza entra nel solco della giurisprudenza prevalente che riconosce in media il 16% delle riserve

Si chiude il primo grado del contenzioso tra committenza e appaltatore Roma Convention Center La Nuvola, progettato dall’architetto Massimiliano Fuksas: il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto le richieste della Società Italiana Condotte d’Acqua nei confronti di Eur Spa, condannando quest’ultima al pagamento di 30.617.218,67 euro e spese di causa a fronte di una domanda pari a 210.396.612,21 euro e al pagamento della CTU di 53.292.969,68 euro.

Responsabilità a metà - «L’anomalo andamento dei lavori è imputabile sia al soggetto committente sia all’appaltatore», sostiene il collegio peritale, e «le opere realizzate sono conformi ai progetti», come evoluti a seguito delle numerose varianti richieste.

In questa materia, spiegheranno i giudici in sentenza, «la determinazione delle somme dovute va operata con precisi criteri dimostrati e dimostrabili. […] A fronte comunque della responsabilità di entrambe nei notevoli ritardi, deve ritenersi che unico possibile criterio sia una ripartizione in parti uguali della responsabilità, nella misura del 50% ciascuno, […] in assenza di elementi certi che facciano ritenere diversamente».

Le riserve – Multiple e variamente motivate le riserve iscritte da Condotte Spa nei circa 10 anni di “rapporti” con la società Eur per la costruzione del Centro Congressi finito nelle aule del Tribunale. Nel frattempo, la stessa Condotte, la terza impresa di costruzioni in Italia fino al 2017, è entrata in amministrazione straordinaria (il 6 agosto 2018), ha ricevuto il via libera dalla Commissione Ue per la concessione di una garanzia statale di 190 milioni di euro per far fronte all’urgente bisogno di liquidità e non mettere a repentaglio i progetti infrastrutturali pubblici in corso, ha messo in vendita l’80% della controllata Cossi Costruzioni di Sondrio.

In alcuni casi le contestazioni hanno riguardato il mancato pagamento da parte della committente dei compensi maturati; in altri l’aumento degli oneri necessari per eseguire variazioni di progetto in corso d’opera e la necessità di eseguire accertamenti in conseguenza di un progetto carente; in altri ancora, il danno subito per le sospensioni dei lavori imputabili alla committenza che hanno prolungato oltre misura i tempi di realizzazione del progetto e quindi gli oneri sopportati dall’impresa per farvi fronte.

La sentenza – La pronuncia del collegio giudicante (Tribunale di Roma, sezione XVII, sentenza 22 gennaio 2019 n. 1535) rientra nel tracciato “noto” dei contenziosi in materia, sia per la forma necessaria – ad esempio nel necessario costante richiamo alla tempestività dell’iscrizione delle riserve che possono portare a una duplicazione delle richieste della parte attrice, poi stralciate dai giudici – sia per la percentuale ritenuta congrua per il ristoro della richiesta risarcitoria sulla domanda avanzata (il 14,6%, piuttosto in linea con il tasso di soccombenza pari al 16% che la stessa Anas aveva rilevato come media per il proprio contenzioso nel 2015).

Si tratta quindi di un nuovo caso “strutturale” che, anche nella buona performance nei tempi della sezione specializzata per le imprese nella definizione della controversia in primo grado (4 anni), pone alcune domande sulla sostenibilità del sistema attuale. Che duplica l’avanzamento delle riserve per evitarne la decadenza, attribuisce al Rup la facoltà di determinare l’insorgenza o meno del rischio di aumento  dell’importo economico dell’opera tra il 5 ed il 15% (condizione per tentare un accordo bonario, quindi stragiudiziale) e ha una generale previsione di azionabilità delle pretese dell’appaltatore solo dopo il collaudo che ipoteca l’ammissibilità e la procedibilità della domanda risarcitoria.

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Tag: industria
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