A chiarire i punti contestati del decreto una circolare, più facile rigenerare ma confermati i vincoli per edifici sottoposti a tutela

DL Semplificazioni, da MIT e Funzione Pubblica ok a riqualificazioni con ampliamento volumetrico

di Francesco Fantera | pubblicato: 04/12/2020
«Ho chiesto al Sottosegretario Salvatore Margiotta di istituire e coordinare un tavolo di esperti sulla rigenerazione urbana»
Paola De Micheli
DL Semplificazioni, da MIT e Funzione Pubblica ok a riqualificazioni con ampliamento volumetrico
«Ho chiesto al Sottosegretario Salvatore Margiotta di istituire e coordinare un tavolo di esperti sulla rigenerazione urbana»
Paola De Micheli

Rilanciare il mondo delle costruzioni semplificando le procedure, sostenendo così la ripresa della filiera edilizia. Da queste premesse nasceva il DL 76 del 2020, meglio noto come DL Semplificazioni, approvato lo scorso settembre dopo il passaggio alla Camera e al Senato. Un intervento di sburocratizzazione chiesto da anni a gran voce dalle associazioni di categoria, che però si sono trovate di fronte ad un intervento sul Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001) che ha accettato solo in parte le proprie istanze. Vero oggetto del contendere, l’articolo 10 del decreto che secondo costruttori, progettisti e ambientalisti, ha posto vincoli molto stringenti alle operazioni di rigenerazione urbana all’interno dei centri storici, anche riguardo agli edifici non indicati come bene da tutelare.

Dopo mesi di polemiche, è arrivata la circolare a firma della Ministra Paola de Micheli, dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e Fabiana Dadone del Ministero per la Funzione Pubblica. Obiettivo del documento, indirizzato a Comuni, Regioni e Provincie, oltre che ai Provveditorati, quello di sgomberare il campo da interpretazioni e indicare così il perimetro all’interno del quale si dovranno muovere tanto le amministrazioni, quanto la filiera delle costruzioni.

La ratio. «Le norme inserite nel DL Semplificazioni – spiega la De Micheli – rappresentano un passaggio fondamentale su due fronti: da una parte, imprimono un’accelerazione volta a stimolare la ripresa dell’economia. Dall’altra, garantiscono la certezza che tutte le attività si svolgano nel pieno rispetto delle regole. Rendere più rapidi e trasparenti i processi amministrativi oggi significa snellire i processi che troppo spesso hanno fermato interi settori imprenditoriali. Si tratta di un traguardo imprescindibile per il quale lavoriamo senza sosta, anche grazie all’impegno del Sottosegretario Salvatore Margiotta al quale ho chiesto di istituire e coordinare un tavolo di esperti sulla rigenerazione urbana».

Le linee guida. Ad essere interessati dalla circolare, sono le novità relative in particolare agli articoli 2-bis e 3 del TUE.

La prima, relativa al 2-bis, riguarda la deroga alle norme sulle distanze per gli interventi di ricostruzione o demolizione, soluzione oggi consentita purché gli edifici originari siano stati legittimamente realizzati nonostante il mancato rispetto delle distanze previste. Dalla nota congiunta emerge che la norma è valida per gli immobili dei centri storici solo se prevista nei piani di recupero e di riqualificazione particolareggiati. In poche parole, l’ultima parola è di competenza comunale.

La seconda novità ad emergere è, appunto, relativa all’articolo 3 del TUE. Viene infatti ampliata la definizione di “ristrutturazione edilizia”, ora estesa anche agli interventi di demolizione e ricostruzione dove risulti modificata la sagoma, il prospetto, il sedime e le caratteristiche tipologiche. Secondo la norma, diversamente dal passato, in questi casi non sarà più necessario richiedere il permesso di nuova costruzione. Indicazione valida non solo per gli interventi di adeguamento alla normativa antisismica, ma anche nei casi di migliorie all’accessibilità, di installazione di impianti tecnologici e di efficientamento energetico. Da segnalare come, da ora in avanti, sarà possibile aumentare la volumetria di un intervento se ciò risulterà funzionale alla rigenerazione urbana del manufatto. Non solo semplificazione però, ma anche maggior rigore richiesto per gli immobili sottoposti a particolari vincoli previsti dal codice dei beni culturali. In questi casi non solo non sono ammessi aumenti di volumetria ma è richiesto il mantenimento delle caratteristiche tipologiche originarie. Stesso discorso per gli immobili nei centri storici, dove le deroghe sono ammesse solo se previste da previsioni legislative regionali o da strumenti urbanistici.

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Tag: città; rigenerazione urbana
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