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La parola all’avvocato Angelini: necessario il riferimento alle tabelle ministeriali per la determinazione degli importi

Compensi professionali, nessuna discrezionalità per la stazione appaltante

di Elena Pasquini | pubblicato: 17/12/2018
Le modifiche normative all’articolo 24 del Codice dei contratti pubblici hanno imposto un parametro di riferimento cogente. Sulla stessa linea anche le Linee guida Anac
Fabio Angelini
Compensi professionali, nessuna discrezionalità per la stazione appaltante
Le modifiche normative all’articolo 24 del Codice dei contratti pubblici hanno imposto un parametro di riferimento cogente. Sulla stessa linea anche le Linee guida Anac
Fabio Angelini

La determinazione del compenso a base di gara deve far riferimento ai parametri indicati nel decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 («Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016»).

L’avvocato Fabio Angelini, amministrativista cresciuto nello studio Scoca e ora founding partner di Publius - Angelini & Partners, ripercorre l’evoluzione dell’articolo 24, comma 8, del Dlgs n. 50/2016 e non ha dubbi nell’affermare che «le stazioni appaltanti sono tenute a partire dalle indicazioni del decreto ministeriale», anche qualora la fattispecie di opera per la quale si richiede la prestazione professionale non sia espressamente elencata nel Dm.

Le ragioni? Sono nel tenore stesso delle modifiche apportate dal Legislatore all’originaria formulazione dell’articolo 24 del Codice dei contratti pubblici che fanno passare da possibilità a prescrizione l’utilizzo dei corrispettivi indicati nelle tabelle da parte delle stazioni appaltanti attraverso l’intervento dell’articolo 14, lettera c) del Dlgs n. 56/2017. A rafforzare l'intento anche l'eliminazione dell’inciso «ove motivatamente ritenuti adeguati» accanto all’indicazione degli importi previsti dal decreto ministeriale: i margini di discrezionalità prima previsti sono così azzerati.

Il testo vigente dispone quindi che:

«Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati (in precedenza era «possono essere utilizzati») dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento (prima la frase era «ai fini dell’individuazione dell’importo dell'affidamento»)».

«Le modifiche normative – afferma Angelini – lungi dall’avere un rilievo meramente formale, hanno imposto un parametro di riferimento cogente, rappresentato dal Dm 17 giugno 2016. In questo senso depongono anche le Linee Guida Anac n. 1 (Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria)».
Nel dettaglio, l’Anac faceva espresso riferimento alla necessità di far riferimento ai criteri fissati dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e aggiungeva: «Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo».

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